Sez. 3, Ordinanza n. 26994 del 07/12/2005 (Rv. 587957 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Rappresentanza e difesa di enti pubblici diversi dallo Stato - Agenzia delle entrate - ApplicabilitĂ delle disposizioni in materia di foro erariale - Esclusione.
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE
Le disposizioni dettate in materia di foro erariale (artt. 25 cod. proc. civ., 6 e 10 r.d. 1611/1933) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'amministrazione statale, e non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, abbiano soggettivitĂ giuridica formalmente distinta dallo Stato, come l'Agenzia delle entrate all'esito della riforma del Ministero delle finanze introdotta con d.l. n. 300 del 1999.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)