Sez. 1, Sentenza n. 7956 del 25/08/1997 (Rv. 507068 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Rappresentanza e difesa di enti pubblici diversi dallo Stato - Agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno - Applicabilità delle disposizioni in materia di foro erariale e di notifica degli atti introduttivi - Esclusione.
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE
Le particolari disposizioni in materia di foro erariale (artt. 25 cod. proc. civ. e 6, 10 R.D. 1611/1933) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato (art. 11 R.D. n. 1611/1933) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato; dette disposizioni non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato, come l'Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno (già Cassa per il Mezzogiorno).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 8 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 9, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)