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Sez. L, Sentenza n. 6599 del 03/12/1982 (Rv. 424233 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - OCCASIONE DI LAVORO RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DELL'ARTIGIANATO - ESTREMI - SPOSTAMENTO DELL'ARTIGIANO DALLA PROPRIA AZIENDA AL LUOGO DELL'INCONTRO CON IL CLIENTE PER LA DETERMINAZIONE DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424233-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - OCCASIONE DI LAVORO RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DELL'ARTIGIANATO - ESTREMI - SPOSTAMENTO DELL'ARTIGIANO DALLA PROPRIA AZIENDA AL LUOGO DELL'INCONTRO CON IL CLIENTE PER LA DETERMINAZIONE DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO - RILEVANZA.*

La legge 19 gennaio 1963 n. 15 ed il T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, riferendo l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese, implicitamente escludono dal rischio coperto quanto al lavoratore può accadere nello svolgimento di attività solo marginalmente o indirettamente collegate con quella manuale, quali le attività, in genere, di direzione e di amministrazione dell'impresa, e, in particolare, di visita a clienti e fornitori, dovendosi ritenere che l'evento lesivo possa considerarsi verificato "in occasione di lavoro" e, quindi, indennizzabile, solo ove le prestazioni lavorative ed il sinistro risultino legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni e, comunque, strettamente connesso al compimento delle medesime ed al perseguimento delle relative finalità. Pertanto deve ritenersi avvenuto in occasione di lavoro l'infortunio dell'artigiano trasportatore, verificatosi nel corso dello spostamento tra la Sede della sua azienda ed il luogo dell'incontro col cliente, necessario alla Determinazione dei tempi e delle modalità per l'attuazione del servizio di trasporto (nella specie, di bestiame) richiestogli. (V 1870/82, mass n 419719; (Conf 5235/81, mass n 414909 sulla prima parte; (Conf 3918/81, mass n 414577; (Conf 6589/79, mass n 403330; (Conf 4234/79, mass n 400752; (Conf 4307/81, mass n 414993).*

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1963 num. 15 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)