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Sez. 1, Sentenza n. 5568 del 21/01/2004 Cc. (dep. 11/02/2004) Rv. 229831 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Condanna a provvisionale immediatamente esecutiva - Sospensione condizionale subordinata al pagamento entro un termine antecedente alla sentenza definitiva - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229831-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice, nel caso la condizione attenga al pagamento di una provvisionale in favore della P.C. costituita, al versamento della somma dovuta entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che la condanna, nella parte concernente la provvisionale, è immediatamente esecutiva a norma dell'art. 540, comma secondo, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)