diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4590 del 30/06/1999 Cc. (dep. 17/07/1999) Rv. 214022 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare in alternativa al differimento della pena - Criteri di ammissione - Indicazione.
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214022-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini dell'ammissione del condannato alla detenzione domiciliare nei casi in cui sussistono le condizioni per disporre il differimento dell'esecuzione della pena, il potere discrezionale del tribunale di sorveglianza è eccezionalmente ampio e, in assenza di parametri legislativi predeterminati, deve ancorarsi a qualsiasi ragione che abbia una certa pregnanza sul piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari (età, condizioni di salute, esistenza o meno di garanzie di affidabilità, compatibilità degli interventi terapeutici con il regime carcerario, e così via) o sul piano della gravità e durata della pena da scontare. (Non risultano precedenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)