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Sez. U, Sentenza n. 209 del 16/01/1986 (Rv. 443852 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA IN ATTUAZIONE DI PIANO REGOLATORE O DI SUA VARIANTE - MANCATA REALIZZAZIONE DELL'OPERA - DIRITTO SOGGETTIVO ALLA RETROCESSIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443852-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA IN ATTUAZIONE DI PIANO REGOLATORE O DI SUA VARIANTE - MANCATA REALIZZAZIONE DELL'OPERA - DIRITTO SOGGETTIVO ALLA RETROCESSIONE - SUSSISTENZA.*

Con riguardo ad espropriazione disposta in attuazione di un piano regolatore particolareggiato o di una sua variante, ma non seguita dalla realizzazione dell'opera pubblica, la scadenza del termine di efficacia di detto piano o variante, ovvero l'approvazione di una successiva variante che liberi il bene da ogni vincolo espropriativo o lo destini ad un'opera pubblica diversa, comportano la definitiva impossibilità di dare all'immobile la destinazione originariamente prevista, e determinano una situazione di inutilizzabilità dello immobile medesimo, riconducibile nella previsione dell'art. 63 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, con la conseguenza che la retrocessione del bene si sottrae ad apprezzamenti discrezionali della pubblica amministrazione (contemplati dagli artt. 60 e 62 della citata legge nel distinto caso della retrocessione di beni relitti dopo la esecuzione dell'opera pubblica), e si ricollega ad una posizione avente natura e consistenza di diritto soggettivo, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario (salva restando la facoltà dell'amministrazione di promuovere una nuova e diversa espropriazione in base al mutato assetto urbanistico della zona). (V 870/84, mass n 433068; (V 2406/79, mass n 398709; (V 239/77, mass n 383765).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 62, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)