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Sez. 3, Sentenza n. 3538 del 15/04/1996 (Rv. 497039 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Sinistro avvenuto su aree private il cui accesso non è consentito alla generalità dei cittadini - Risarcimento - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile - Esclusione - Svolgimento nell'area di parziale circolazione - Ininfluenza - Estensione della copertura assicurativa prevista contrattualmente - Incidenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497039-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

Il danneggiato da un sinistro stradale (ovvero il suo assicuratore sociale, il quale agisca in surroga) ha azione diretta nei confronti del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990, soltanto per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. L'azionabilità della pretesa direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile viene meno, pertanto, ove il sinistro sia avvenuto su aree private il cui accesso non è consentito alla generalità dei cittadini, anche se su esse si svolga comunque una parziale circolazione. Tali principi non sono derogati dalla previsione contrattuale di una estensione della copertura assicurativa anche per i sinistri avvenuti su aree private, in quanto tale previsione produce i suoi effetti soltanto tra le parti del contratto di assicurazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)