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Sez. U, Sentenza n. 2864 del 05/11/1973 (Rv. 366468 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - OPPOSIZIONE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - POTERI E OBBLIGHI DEL PRETORE - LIMITI - SOSTITUZIONE DELLA SANZIONE - PRECLUSIONE - SENTENZA DI RIFORMA DELLA SANZIONE - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
Stato
decisa il 1973-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366468-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - OPPOSIZIONE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - POTERI E OBBLIGHI DEL PRETORE - LIMITI - SOSTITUZIONE DELLA SANZIONE - PRECLUSIONE - SENTENZA DI RIFORMA DELLA SANZIONE - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*

L'ordinanza del prefetto prevista dall'art 9 della legge 3 maggio 1967, n 317, concernente la cosiddetta depenalizzazione di alcune violazioni delle leggi sulla circolazione stradale e dei regolamenti locali, costituisce un atto amministrativo. Con l'opposizione viene proposta dal privato, cui la sanzione e stata inflitta, una pretesa di accertamento dell'illegittimita dell'atto. L'indagine devoluta al pretore dalla norma citata, se concerne il controllo della sussistenza non soltanto della violazione, ma anche dei requisiti di sostanza e di Forma dell'atto, non puo andare al di la del Sindacato su eventuali vizi dell'atto, per cui al pretore non e consentito di annullare o modificare l'atto amministrativo e, quindi, neppure di sostituire alla sanzione irrogata con tale atto una sanzione diversa, in quanto, anche in questa materia, rimane operante la regola fondamentale, contenuta nell'art 4, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n 2248, all e, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, che nega al giudice ordinario ogni potesta di annullamento o riforma dell'atto amministrativo. La sentenza del pretore - che, esorbitando dai limiti della giurisdizione a lui attribuita, ha pronunciato la riforma dell'atto amministrativo - deve essere cassata senza rinvio, in quanto ne lo stesso pretore ne alcun altro giudice hanno giurisdizione in materia. (V 1646/72, mass n 358484).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)