Sez. 2, Sentenza n. 51740 del 03/12/2013 Ud. (dep. 23/12/2013) Rv. 258114 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Violazione delle regole fissate per l'esame - Inutilizzabilità - Esclusione - Nullità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
La violazione delle regole per l'esame dibattimentale del testimone non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità (poiché non si tratta di prova assunta in violazione di divieti posti dalla legge, ma assunta con modalità diverse da quelle prescritte), né ad una ipotesi di nullità (atteso che l'inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 cod.proc.pen.). (Fattispecie in cui l'esame di un testimone disposto ex art. 507 cod. proc. pen. era stato condotto dal pubblico ministero e non dal giudice in concreto con quanto previsto dall'art. 151, comma secondo, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)