Sez. 3, Sentenza n. 52435 del 03/10/2017 Ud. (dep. 16/11/2017) Rv. 271883 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE | Assunzione di prova testimoniale - Violazione delle regole fissate per l'esame - Inutilizzabilità - Esclusione - Nullità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE
La violazione delle regole per l'esame dibattimentale del testimone ed, in particolare, di quella secondo cui l'esame deve svolgersi mediante domande su fatti specifici (art. 499, comma 1, cod. proc. pen.), non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità, poiché si tratta di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte, né ad una ipotesi di nullità, non essendo la fattispecie riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui l'esame di un testimone nelle forme dell'incidente probatorio era stato effettuato mediante la semplice richiesta di conferma delle dichiarazioni già rese in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 401 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)