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Sez. 3, Sentenza n. 7930 del 23/08/1997 (Rv. 507045 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE | Su istanza del convenuto - Chiamata del terzo quale unico responsabile - Estensione automatica della domanda proposta dall'attore contro il convenuto - Sussistenza - Chiamata in garanzia - Operatività della estensione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507045-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE

Il principio secondo il quale qualora il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come unico responsabile nei confronti dell'attore, la domanda proposta da quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, non è applicabile nel caso della chiamata in garanzia, attesa l'autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto di detta chiamata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)