Sez. 4, Sentenza n. 9579 del 23/04/2015 Cc. (dep. 08/03/2016) Rv. 266175 - 01
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Spese processuali sostenute dalla parte civile - Omessa statuizione nella sentenza di condanna - Rimedio - Ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale - Illegittimità.
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE
Non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)