Sez. 2 - , Sentenza n. 14068 del 27/02/2019 Ud. (dep. 01/04/2019) Rv. 275772 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 – Contravvenzioni – Riduzione della metà – Continuazione tra delitti e contravvenzioni – Diminuente per il rito – Diverso criterio di computo – Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA
In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina – costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)