Sez. 4, Sentenza n. 832 del 15/12/2017 Ud. (dep. 11/01/2018) Rv. 271752 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - Applicabilità alle fattispecie anteriori - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA
In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)