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Sez. U, Sentenza n. 27059 del 27/02/2025 Ud. (dep. 23/07/2025) Rv. 288214-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Continuazione tra delitti e contravvenzioni - Art. 442, comma 2, cod. proc. pen. novellato dalla legge n. 103 del 2017 - Diminuente per il rito - Distinti criteri di computo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288214-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

Nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà.

Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)