Sez. 2, Sentenza n. 23341 del 30/10/2006 (Rv. 592952 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE | Configurabilità - Condizioni - Domanda riconvenzionale - Differenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE
L'eccezione riconvenzionale si differenzia dalla domanda riconvenzionale in quanto, con essa, il convenuto oppone a quello dell'attore un proprio diritto al solo fine di far respingere la sua pretesa, mentre con la domanda riconvenzionale mira ad ottenere, attraverso la decisione, l'utilità pratica attinente al diritto fatto valere. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che fosse stata correttamente qualificata come domanda riconvenzionale la richiesta, formulata da un convenuto per il rilascio di un immobile abusivamente occupato, di quantificazione di un'indennità ai sensi dell'art. 936 cod. civ. e di condanna al suo pagamento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)