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Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 02/04/1997 (Rv. 503443 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Configurabilità - Condizioni - Eccezione riconvenzionale - Differenze.
Stato
decisa il 1997-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503443-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE

Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga una contro - domanda e cioè chieda un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che va oltre il rigetto della domanda principale. Resta invece nell'ambito dell'eccezione l'istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)