Sez. 3, Sentenza n. 3767 del 23/02/2005 (Rv. 581136 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Configurabilità - Condizioni - Eccezione riconvenzionale - Differenze - Fattispecie relativa a domanda proposta da giudice tributario per la corresponsione dell'indennità giudiziaria.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE
La domanda riconvenzionale si distingue dall'eccezione perché con essa il convenuto tende non già al mero rigetto della domanda proposta dall'attore ma, traendo da quest'occasione, chiede un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che va oltre il rigetto della domanda principale. (In applicazione del suindicato principio, la Corte Cass. ha qualificato come riconvenzionale, e non mera eccezione, la domanda d'accertamento - con efficacia di giudicato - formulata dal Ministero delle finanze in ordine alla dedotta inesistenza del diritto alla corresponsione dell'indennità giudiziaria con riferimento non solamente al periodo di tempo oggetto della domanda principale dell'attore bensì a tutto il più ampio periodo d'espletamento della funzione di giudice tributario da parte del medesimo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Legge 19/02/1981 num. 27 art. 3 CORTE COST., Legge 06/08/1984 num. 425 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)