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Sez. L, Sentenza n. 4560 del 30/07/1984 (Rv. 436458 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ACCERTAMENTO SANITARIO IN ORDINE ALLE CONDIZIONI FISICHE DELL'INVALIDO - ARBITRATO OBBLIGATORIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - NATURA - PERIZIA STRAGIUDIZIALE - LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436458-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ACCERTAMENTO SANITARIO IN ORDINE ALLE CONDIZIONI FISICHE DELL'INVALIDO - ARBITRATO OBBLIGATORIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - NATURA - PERIZIA STRAGIUDIZIALE - LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ.*

La pretesa dell'imprenditore di sottrarsi all'assunzione dello invalido avviato al lavoro secondo la disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482, traducendosi nella denuncia di non soggezione ad un Obbligo legale posto da norme di relazione, si ricollega ad interessi individuali configurabili come diritti soggettivi, anche per parte del datore di lavoro, cui va riconosciuta la tutela giurisdizionale tendente a verificare il rispetto dei presupposti e dei criteri fissati ai fini dell'operatività della disciplina suddetta ed, in particolare, ad ottenere il riesame dell'accertamento sanitario (in ordine alle condizioni fisiche dell'invalido) previsto dall'art. 20 della legge citata ed al quale la stessa legge riconnette determinati effetti con riferimento alla Costituzione allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro. Tale accertamento, demandato ad un collegio esclusivamente medico, incaricato di un parere che concerne specificamente l'ambiente di lavoro nonché l'eventuale pregiudizio alla sicurezza degli impianti, non ha funzione di arbitrato obbligatorio, ma costituisce una sorta di perizia stragiudiziale, che non implica Esercizio di potestà amministrativa e che, se pur altamente qualificata, è liberamente valutabile dal giudice, anche mediante eventuale esperimento di una consulenza tecnica e con indagine estensibile al profilo della concreta collocabilità dell'invalido nella organizzazione aziendale. (Conf 3348/82, mass n 421330; (Conf 941/81, mass n 411466; (Conf 1084/80, mass n 404559; (Conf 2500/79, mass n 398823; (Conf 1473/78, mass n 390846).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)