Sez. L, Sentenza n. 3348 del 02/06/1982 (Rv. 421330 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PRETESA DELL'IMPRENDITORE DI SOTTRARSI ALLA ASSUNZIONE DELL'INVALIDO AVVIATO - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO PER IL RIESAME DELL'ACCERTAMENTO SANITARIO OPERATO DAL COLLEGIO MEDICO - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE DI TALE ACCERTAMENTO - ARBITRATO OBBLIGATORIO - ESCLUSIONE - PERIZIA STRAGIUDIZIALE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PRETESA DELL'IMPRENDITORE DI SOTTRARSI ALLA ASSUNZIONE DELL'INVALIDO AVVIATO - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO PER IL RIESAME DELL'ACCERTAMENTO SANITARIO OPERATO DAL COLLEGIO MEDICO - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE DI TALE ACCERTAMENTO - ARBITRATO OBBLIGATORIO - ESCLUSIONE - PERIZIA STRAGIUDIZIALE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
La pretesa dell'imprenditore di sottrarsi all'assunzione dello invalido avviato al lavoro secondo la disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482, traducendosi nella denuncia di non soggezione ad un Obbligo legale posto da norme di relazione, si ricollega ad interessi individuali configurabili come diritti soggettivi e rientra, pertanto, nella cognizione del giudice ordinario, cui può farsi ricorso, in particolare, anche ai fini del riesame dell'accertamento sanitario (in ordine alle condizioni fisiche dell'invalido) previsto dall'art. 20 della legge citata ed al quale la stessa legge riconnette determinati effetti con riferimento alla Costituzione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro. Tale accertamento, demandato ad un collegio esclusivamente medico, incaricato di un parere che concerne specificamente l'ambiente di lavoro nonché l'eventuale pregiudizio alla sicurezza degli impianti, non ha funzione di arbitrato obbligatorio, ma costituisce una sorta di perizia stragiudiziale che non implica Esercizio di potestà amministrativa e che, pur se altamente qualificata, è liberamente valutabile dal giudice, anche mediante eventuale esperimento di una consulenza tecnica. (V 941/81, mass n 411466; (V 1084/80, mass n 404559; (V 2500/79, mass n 398823; (V 1473/78, mass n 390846).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)