Sez. L, Sentenza n. 900 del 06/02/1985 (Rv. 439081 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - GIUDIZIO DEL COLLEGIO MEDICO EX ART. 20, PRIMO COMMA, LEGGE 2 APRILE 1968 N. 482 - RIESAME DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - GIUDIZIO DEL COLLEGIO MEDICO EX ART. 20, PRIMO COMMA, LEGGE 2 APRILE 1968 N. 482 - RIESAME DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di avviamento e di collocamento obbligatorio al lavoro, il giudizio formulato dal collegio medico - investito della richiesta dell'invalido o del datore di lavoro (art. 20, primo comma, della legge n. 482 del 1968) di accertare il grado di Invalidità e di stabilire l'eventuale esistenza del pregiudizio da essa derivante alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti - costituisce soltanto una perizia stragiudiziale proveniente da un organo amministrativo, ma liberamente valutabile in Sede giudiziaria e pertanto, non impedisce al giudice ordinario, in caso di contestazione, di riesaminare il giudizio medesimo avvalendosi dell'opera di un consulente tecnico d'ufficio e di apprezzare, senza preclusione alcuna, le situazioni dedotte che attengono a diritti soggettivi. (V 4560/84, mass n 436458; (V 1972/84, mass n 434046; (V 3348/82, mass n 421330.*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)