Sez. L, Sentenza n. 6274 del 22/11/1988 (Rv. 460616 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX D.L. N. 26 DEL 1979 - CREDITI VANTATI DAL LAVORATORE - AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO SECONDO LE NORME DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - CREDITI PRESUPPONENTI L'ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - INCLUSIONE - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX D.L. N. 26 DEL 1979 - CREDITI VANTATI DAL LAVORATORE - AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO SECONDO LE NORME DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - CREDITI PRESUPPONENTI L'ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - INCLUSIONE - LIMITI.*
I crediti vantati dal lavoratore nei confronti di imprenditore assoggettato ad amministrazione straordinaria secondo la previsione del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con legge 3 aprile 1979 n. 95, debbono essere fatti valere nelle forme previste per l'ammissione allo stato passivo secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa, che (art. 209 l.F.) prevedono una prima fase amministrativa demandata al Commissario ed una eventuale e successiva fase giurisdizionale a seguito della opposizione o impugnazione dei crediti non ammessi, o ammessi con riserva o comunque contestati. Tale principio trova applicazione anche nel caso di crediti che presuppongano l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, salva la cognizione del giudice ordinario, e cioè del giudice del lavoro, nel caso in cui la questione pregiudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro debba essere risolta - per esplicita richiesta della parte e nel ricorso di un corrispondente interesse della medesima - mediante un accertamento con efficacia di giudicato. (V 1958/87, mass n 451268; (V 1537/87, mass n 450964; (V 3881/84, mass n 435822; (V 329/83, mass n 425131; (V 7043/82, mass n 424711; (V 7041/82, mass n 424709).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)