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Sez. 4, Sentenza n. 44106 del 11/07/2014 Ud. (dep. 23/10/2014) Rv. 260637 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Obbligo di formazione dei lavoratori - Uso di macchina complessa - Contenuto della formazione - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260637-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, l'attività di formazione prevista dall'art. 38 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - ed oggi dall'art. 73 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - ove si tratti dell'utilizzo di macchine complesse, talune operazioni sulle quali siano riservate a personale con elevata specializzazione, non si esaurisce nell'informazione e nell'addestramento in merito ai rischi derivanti dall'utilizzo strettamente inteso, ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che escludeva la responsabilità del datore di lavoro per il decesso di un autista di "raccoglibietole", il quale, nel sostituire una delle ruote anteriori della macchina, era rimasto schiacciato fra il supporto dei pistoni dello sterzo e la ruota posteriore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 38, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)