Sez. 6 - , Sentenza n. 33660 del 13/10/2020 Ud. (dep. 27/11/2020) Rv. 279926 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Messa alla prova – Dimensione processuale dell’istituto – Mancanza di disciplina transitoria – Conseguenze.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, sebbene produca anche effetti sostanziali, ha una prevalente natura processuale, sicché, per il principio "tempus regit actum" e in assenza di una diversa disciplina transitoria, ne è esclusa l'applicazione nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sia già decorso il termine, previsto dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., per formulare la richiesta di ammissione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'impossibilità di applicare retroattivamente tale istituto è stata recepita anche nella sentenza della Corte cost. n. 240 del 2015, che lo ha collocato nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)