Sez. 3, Sentenza n. 5963 del 23/04/2001 (Rv. 546249 - 01)
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Estinzione di un soggetto e correlativa creazione di un altro soggetto - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto da soggetto con denominazione diversa da quella del soggetto presente nel giudizio di merito - Proponibilità - Condizioni.
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE
La trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge (art. 2498 cod. civ.) ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo. Ne deriva che il ricorso per cassazione resta riferibile al soggetto che è stato parte del giudizio di merito ancorché ne sia mutata la denominazione, sempreché proposto da persona che ne abbia la responsabilità'.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)