Sez. 3, Sentenza n. 21022 del 24/02/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229039 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Normativa in materia di protezione delle bellezze naturali - Ordine di demolizione e di rimessione in pristino - Omissione - Procedura di correzione dell'errore materiale - Possibilità - Esclusione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
Alla mancata inclusione nella sentenza dell'ordine di demolizione delle opere abusive e dell'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non può essere dato rimedio tramite la procedura di correzione dell'errore materiale, ma esclusivamente a mezzo di impugnazione proposta dal pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)