Sez. 3, Sentenza n. 2076 del 04/05/1989 (Rv. 462651 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA - DIVIETO DI PROPORRE DOMANDE NUOVO - FUNZIONE - VIOLAZIONE - NULLITÀ RILEVABILE DI UFFICIO - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SULLA DOMANDA NUOVA - PRECLUSIONE DI QUEST'ULTIMA - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA - DIVIETO DI PROPORRE DOMANDE NUOVO - FUNZIONE - VIOLAZIONE - NULLITÀ RILEVABILE DI UFFICIO - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SULLA DOMANDA NUOVA - PRECLUSIONE DI QUEST'ULTIMA - INSUSSISTENZA.*
A differenza del giudizio di appello - ove la preclusione di nuove domande è assoluta e rilevabile d'ufficio, derivando dal principio inderogabile del doppio grado di giurisdizione - nel giudizio di primo grado il divieto di proporre lo ius novum discende da un interesse privato, la cui violazione non dà luogo ad una nullità rilevabile d'ufficio, essendo volto unicamente ad evitare rallentamenti nel corso del processo e l'aggravamento dell'Onere di difesa della controparte, con la conseguenza che la parte interessata può rinunciare ad eccepirla accettando il contraddittorio, anche implicitamente o per fatti concludenti, sulla nuova domanda, senza che nel prosieguo del giudizio, in appello ed in Cassazione, possa più essere dedotta quella preclusione ex art. 184 cod. proc. civ.. (V 7554/86, mass n 449579; (V 6596/86, mass n 448749; (V 5442/84, mass n 437139; (V 2681/84, mass n 434714; (V 4131/83, mass n 429080).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)