Sez. 2, Sentenza n. 46223 del 02/12/2005 Cc. (dep. 19/12/2005) Rv. 232922 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - NULLITÀ | Ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere - Mera omissione di testuali riferimenti alla inidoneità di altre misure - Automatica configurabilità della nullità - Esclusione - Condizioni - Effetti sul potere di integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame. .
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - NULLITÀ
La nullità dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per mancata indicazione delle "concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure" (art. 292, comma secondo, lett. c bis, cod. proc. pen.) non può discendere dalla mera, formale omissione di detta indicazione, quando risulti evidente, dal complesso motivazionale, l'incidenza assoluta e prevalente che hanno assunto le considerazioni riferibili alla gravità della pericolosità sociale e dalla personalità dell'indagato; condizione, questa, in presenza della quale la motivazione sul punto ben può, quindi, essere integrata dal tribunale del riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)