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Sez. 1, Sentenza n. 5122 del 19/09/1997 Cc. (dep. 08/10/1997) Rv. 208586 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Poteri del tribunale del riesame - Integrazione dell'ordinanza cautelare impugnata - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1997-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208586-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

Se è vero che il tribunale del riesame, nell'ambito dei poteri di integrazione e di rettifica attribuitigli dall'art. 309 cod. proc. pen., ben può porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve obbedire la motivazione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, ai sensi dell'art. 292, comma secondo, lettere c)- e c)-bis, cod. proc. pen., tuttavia, allorché si verifichi l'omissione assoluta delle prescritte indicazioni e sia configurabile, per l'accertata mancanza di motivazione - alla quale può essere equiparata la mera apparenza della medesima - la radicale nullità prevista dalle citata norma, lo stesso tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo-confermativo, bensì deve provvedere esclusivamente all'annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all'emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)