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Sez. 1, Sentenza n. 244 del 11/01/1999 Cc. (dep. 15/02/1999) Rv. 212640 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Motivazione insufficiente dell'ordinanza cautelare - Possibilità di integrazione da parte del Tribunale del riesame - Sussistenza - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 1999-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212640-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di provvedimenti cautelari, la previsione dell'art.292 cod. proc. pen. che indica, a pena di nullità, i requisiti della ordinanza che dispone la misura cautelare, deve essere coordinata con quella dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., secondo cui il Tribunale del riesame può confermare il provvedimento impugnato anche "per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso". Ne consegue che se al Tribunale del riesame è inibito supplire con proprie, autonome ed originali argomentazioni a quelle assolutamente carenti dell'ordinanza impugnata, come nel caso eccezionale in cui manchi radicalmente l'indicazione delle esigenze cautelari, ad esso è invece normalmente consentito integrare la motivazione che, isolatamente considerata, non sarebbe idonea a costituire fondamento del provvedimento applicativo, avuto riguardo alle specificazioni richieste dall'art.292 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)