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Sez. 4, Sentenza n. 871 del 18/03/1999 Cc. (dep. 24/05/1999) Rv. 214242 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Annullamento senza rinvio della Cassazione - Giudizio conseguente - Procedura "de plano" - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214242-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, l'annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione da parte della Cassazione pone il G.i.p. nella condizione iniziale di cui all'art. 410 cod. proc. pen., comportante come prima alternativa la procedura "de plano" con compiuta e adeguata motivazione del decreto di inammissibilità in caso di ritenuta inutilità delle indagini da farsi, siccome non integranti gli estremi di investigazioni suppletive e di nuovo elemento di prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)