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Sez. 6, Sentenza n. 4229 del 30/10/1997 Cc. (dep. 03/11/1997) Rv. 210310 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Requisiti di ammissibilità - Indicazione - Fattispecie: opposizione reiterata a seguito di nuova richiesta di archiviazione dopo lo svolgimento da parte del p.m. delle indagini indicate dal giudice ex art. 409, comma quarto, cod. proc. pen.
Stato
decisa il 1997-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210310-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione è inammissibile non solo quando non contiene l'oggetto della investigazione suppletiva, ma anche quando sia sfornita di quegli elementi di concretezza e specificità previsti tassativamente dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen.; requisiti che non sono soddisfatti qualora nella opposizione siano indicati testi palesemente inutili o ricerche "ictu oculi" vane. (Fattispecie nella quale la persona offesa aveva reiterato l'opposizione con riferimento a una seconda richiesta di archiviazione dopo che il pubblico ministero aveva espletato le ulteriori indagini indicate dal g.i.p. ex art. 409, comma quarto, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)