Sez. 6, Sentenza n. 4229 del 30/10/1997 Cc. (dep. 03/11/1997) Rv. 210310 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Requisiti di ammissibilità - Indicazione - Fattispecie: opposizione reiterata a seguito di nuova richiesta di archiviazione dopo lo svolgimento da parte del p.m. delle indagini indicate dal giudice ex art. 409, comma quarto, cod. proc. pen.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione è inammissibile non solo quando non contiene l'oggetto della investigazione suppletiva, ma anche quando sia sfornita di quegli elementi di concretezza e specificità previsti tassativamente dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen.; requisiti che non sono soddisfatti qualora nella opposizione siano indicati testi palesemente inutili o ricerche "ictu oculi" vane. (Fattispecie nella quale la persona offesa aveva reiterato l'opposizione con riferimento a una seconda richiesta di archiviazione dopo che il pubblico ministero aveva espletato le ulteriori indagini indicate dal g.i.p. ex art. 409, comma quarto, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)