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Sez. 1, Sentenza n. 4473 del 10/08/1982 (Rv. 422467 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - CONDOTTA DEI LAVORI - ESISTENZA DI SITUAZIONI OBIETTIVE O DI CARENZE DEL PROGETTO PRECLUDENTI L'UTILIZZAZIONE DELLA OPERA AI FINI PATTUITI - RILEVABILITÀ DA PARTE DELLO APPALTATORE CON LA NORMALE DILIGENZA - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL COMMITTENTE - CONSEGUENTE EVENTUALE RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422467-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - CONDOTTA DEI LAVORI - ESISTENZA DI SITUAZIONI OBIETTIVE O DI CARENZE DEL PROGETTO PRECLUDENTI L'UTILIZZAZIONE DELLA OPERA AI FINI PATTUITI - RILEVABILITÀ DA PARTE DELLO APPALTATORE CON LA NORMALE DILIGENZA - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL COMMITTENTE - CONSEGUENTE EVENTUALE RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - CRITERI.*

L'appaltatore, anche di opera pubblica, che è tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti, restando la sua responsabilità per il correlativo inadempimento, sotto tale profilo, affidata ad una particolare indagine, oltre che sulla dipendenza dei danni dai dedotti difetti, sulla corrispondenza degli stessi alle clausole contrattuali e sulla loro riconoscibilità dall'appaltatore, secondo la normale diligenza, ed un'adeguata valutazione sul concorso delle rispettive negligenze in relazione alle rispettive organizzazioni tecniche. (V 3754/79, mass n 400190; (V 129/78, mass n 389424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)