Sez. 1, Sentenza n. 21603 del 20/02/2024 Cc. (dep. 30/05/2024) Rv. 286411-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Beneficio concesso dal giudice della cognizione in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative non documentalmente note - Revoca da parte del giudice dell'esecuzione ex art. 168, comma terzo, cod. pen. - Possibilità - Condizioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
Il giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena.
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)