Sez. L, Sentenza n. 1261 del 26/02/1982 (Rv. 419133 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il licenziamento per ragioni disciplinari - i cui presupposti si caratterizzano non tanto in ragione della loro riferibilità o meno ad un comportamento del lavoratore, quanto per l'incidenza (immediata o differita) che essi hanno di per sè sulla possibilità di prosecuzione del rapporto - è assoggettato alla disciplina dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 unicamente quando, per previsione di contratto collettivo o di atto proveniente dal datore di lavoro, risulti non soltanto incluso tra le sanzioni disciplinari, ma anche espressamente sottoposto alla normativa fissata nello stesso art. 7 oppure ad analoga procedura. (V 5035/81, mass n 415818; (V 1781/81, mass n 412466; (V 2356/80, mass n 406047; (V 38/80, mass n 403413; (Conf 4971/81, mass n 415747).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)