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Sez. L, Sentenza n. 5716 del 29/10/1981 (Rv. 416409 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE DI UNA SPECIFICA GIUSTA CAUSA CONTENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO - ACCERTAMENTO IN CONCRETO DELLA REALE ENTITÀ E GRAVITÀ DELL'INADEMPIENZA - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1981-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416409-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE DI UNA SPECIFICA GIUSTA CAUSA CONTENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO - ACCERTAMENTO IN CONCRETO DELLA REALE ENTITÀ E GRAVITÀ DELL'INADEMPIENZA - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

La previsione in Sede di contrattazione collettiva di specifiche inadempienze che vengono considerate di gravità tale da integrare giusta causa di licenziamento del lavoratore, anche se non può essere svalutata ai fini di una dichiarazione generica della gravità stessa, non può tuttavia esimere il giudice dalla necessità di accertarne in concreto la reale entità e gravità rispetto al comportamento del dipendente: ciò per il carattere preminente della volontà legislativa, nel senso che la valutazione della gravità dell'inadempienza, quale prodotto dell'autonomia negoziale, trova il suo limite negli estremi di gravità voluti dalla legge, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., richiamato dall'art. 1 della legge n. 604 del 1966. (V 3580/78, mass n 393083; (Conf 5880/80, mass n 409685; (Conf 3437/79, mass n 399852; (Conf 307/77, mass n 383844).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)