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Sez. L, Sentenza n. 5880 del 03/11/1980 (Rv. 409685 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE DI UNA SPECIFICA IPOTESI DI GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO CONTENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO EFFETTUATO SULLA BASE DI TALE PREVISIONE - INDAGINE AFFIDATA AL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1980-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409685-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE DI UNA SPECIFICA IPOTESI DI GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO CONTENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO EFFETTUATO SULLA BASE DI TALE PREVISIONE - INDAGINE AFFIDATA AL GIUDICE DEL MERITO.*

La previsione da parte della contrattazione collettiva di una specifica ipotesi di giusta causa di licenziamento del lavoratore, non esime il giudice del merito, adito per la dichiarazione di illegittimita del licenziamento intimato per tale motivo, dal procedere, dopo aver determinato l'astratta nozione tecnico-giuridica del motivo posto a base del licenziamento, alla valutazione della proporzione della sanzione adottata rispetto alla gravita del fatto in concreto addebitato, dal momento che la valutazione della gravita dell'inadempienza, quale prodotto dell'autonomia negoziale, trova il suo limite negli estremi di gravita voluti dalla legge, ai sensi dell'art 2119 cod civ, richiamato nell'art 1 della legge 15 luglio 1966 n 604.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)