Sez. 1, Sentenza n. 1698 del 20/03/1995 Cc. (dep. 28/04/1995) Rv. 201173 - 01
Esecuzione - Magistratura di Sorveglianza - Procedimento - Udienza | Dinanzi al magistrato di sorveglianza in tema di provvedimenti disciplinari - Avviso all'interessato - Necessità - Esclusione.
Esecuzione - Magistratura di Sorveglianza - Procedimento - Udienza
Nella procedura che si instaura, dinanzi al magistrato di sorveglianza, a seguito di reclamo avverso provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del detenuto dall'Amministrazione penitenziaria, non è prevista la presenza dell'interessato all'udienza, ma solo la possibilità, da parte sua, di presentare memorie. Ne consegue che all'interessato non è dovuto avviso dell'udienza fissata per la discussione del reclamo. (Non risultano precedenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)