Sez. 1, Sentenza n. 5111 del 18/09/2000 Cc. (dep. 09/11/2000) Rv. 217241 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Reclami in materia disciplinare - Udienza - Partecipazione dell'interessato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nella procedura per la decisione dei reclami in materia disciplinare proposti da detenuti o internati (prevista dall'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975 n. 354 che richiama il precedente art. 14-ter) non determina alcuna nullità l'omissione dell'avviso di udienza all'interessato, in quanto la partecipazione ad essa è espressamente contemplata per il solo difensore, mentre la garanzia del contraddittorio pieno prevista dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. opera (in forza della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale del citato art. 14-ter ad opera della sentenza n. 53 del 1993)solo allorché il reclamo abbia ad oggetto il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione i periodi trascorsi in permesso-premio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)