Sez. 1, Sentenza n. 22091 del 07/05/2013 Cc. (dep. 23/05/2013) Rv. 256494 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA | Reclami in materia disciplinare - Avviso all'interessato - Necessità - Esclusione.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA
Nella procedura per la decisione dei reclami avverso provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di detenuti o internati (prevista dagli artt. 14-ter e 69, comma sesto, legge 26 luglio 1975 n. 354) non sono previste né la comunicazione della fissazione di udienza davanti al Magistrato di sorveglianza, né l'audizione diretta dell'interessato, ma solo la possibilità, per lo stesso, di presentare memorie, per cui l'omesso avviso dell'udienza al reclamante non determina alcuna nullità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)