Sez. 1, Sentenza n. 1797 del 14/04/1989 (Rv. 462490 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE - NATURA EDIFICATORIA DEL TERRENO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE - NATURA EDIFICATORIA DEL TERRENO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini della Determinazione dell'indennità di espropriazione, è irrilevante la classificazione catastale del terreno o la sua concreta utilizzazione agricola da parte del proprietario o di coloni, occorrendo tener conto delle concrete attitudini edificatorie del suolo stesso, che possono essere desunte da indiretti, ma inequivoci elementi obiettivi, quali quelli evincibili dall'ubicazione del terreno, dall'accessibilità, dallo sviluppo edilizio della zona, nonché dalla presenza di infrastrutture e di servizi pubblici. Tuttavia la potenzialità o la vocazione edificatoria che si riconosce anche ai terreni coltivati non destinati espressamente dagli strumenti urbanistici all'edilizia, non può essere messa in discussione quando lo stesso comune per sua libera scelta classifica l'area in cui è compreso il fondo espropriato come residenziale. (Conf 6803/88, mass n 461052; (Conf 1129/88, mass n 457372; (Conf 323/88 mass n 456886; (Conf 4497/85, mass n 441960).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)