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Sez. 2, Sentenza n. 11031 del 15/07/2003 (Rv. 565062 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Ricorso avente contenuto adesivo al ricorso principale - Termini e forme del ricorso incidentale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565062-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

Le regole sull'impugnazione incidentale tardiva operano esclusivamente in tema di impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio sull'impugnazione stessa ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., onde solo a tale parte è consentito di presentare ricorso nelle forme e nei termini del ricorso incidentale, poiché soltanto questa può avere interesse a contraddire ed a presentare, contestualmente al controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo; ne consegue che, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo al ricorso principale, i termini e le forme del ricorso incidentale sono inapplicabili ed il ricorso stesso deve essere presentato nei termini ordinari, propri del ricorso autonomo, di cui agli artt. 325 e ss. cod. proc. civ.; a maggior ragione è soggetto ai detti termini ordinari qualsiasi ricorso proposto successivamente al primo, che ha sempre valenza d'impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale, trattandosi di ricorso la cui autonomia prevale comunque anche sull'eventuale contenuto adesivo al ricorso principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)