Sez. L, Sentenza n. 7049 del 22/03/2007 (Rv. 596169 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Ammissibilità - Limiti - Impugnazione incidentale di tipo adesivo - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
La regola dell'art. 334 cod. proc. civ. - che consente l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata "ex adverso" - è applicabile solo all'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., e non è, pertanto, applicabile all'impugnazione incidentale di tipo adesivo (ossia a quella diretta a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere con il ricorso principale), che resta soggetta ai termini ordinari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)