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Sez. 5, Sentenza n. 54296 del 28/06/2017 Ud. (dep. 01/12/2017) Rv. 272088 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Giudizio di appello - Riqualificazione del fatto in un reato più grave rispetto a quello ritenuto nella sentenza di condanna di primo grado - Obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272088-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, bensì la riqualificazione del fatto in un reato più grave di quello per il quale l'imputato era stato condannato dal primo giudice. (Fattispecie in cui erano state rivalutate, ai fini della riqualificazione giuridica, dichiarazioni acquisite al processo ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., in relazione alle quali la Corte ha affermato l'impossibilità di ipotizzare una rinnovazione istruttoria per la non genuinità delle deposizioni successive alle prime, acquisite cautelarmente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)