Sez. 6, Sentenza n. 12397 del 27/02/2018 Ud. (dep. 16/03/2018) Rv. 272545 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione in primo grado - Condanna in appello - Diversa qualificazione giudirica del fatto - Mancanza di diverso apprezzamento delle prove dichiarative - Obbligo di rinnovazione dibattimentale - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di rinnovazione del dibattimento, il giudice d'appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado per effetto della diversa qualificazione giuridica del fatto, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria ove la sua decisione si sia fondata sul medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado e senza che vi sia stata una difforme valutazione della prova dichiarativa. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di appello che, condannando l'imputato per il reato di cui all'art. 341-bis cod.pen., aveva ritenuto che le frasi offensive erano state pronunciate alla presenza di più persone, desumendo ciò dalla descrizione contenuta nel medesimo verbale redatto dalla polizia municipale sulla cui base il giudice di primo grado aveva escluso che i presenti avessero percepito le offese, conseguentemente derubricando la condotta in quella di ingiuria, dichiarata improcedibile per mancanza di querela).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)