diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6065 del 03/12/1998 Cc. (dep. 22/01/1999) Rv. 212306 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Effetti - Revoca di precedente indulto - Illegittimità - Ragione.
Stato
decisa il 1998-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212306-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

L'assenza di cognizione piena del reato e della pena che caratterizza la sentenza di cui all'art.444 c.p.p. non permette di revocare il beneficio dell'indulto concesso con d.P.R. n.865 del 1986, fondandosi la revoca sulla commissione di un delitto non colposo e sulla condanna a pena detentiva superiore ad un anno. D'altra parte, attesa la specialità del procedimento di applicazione della pena su richiesta, non è consentito al giudice aggiungere, di ufficio, alla sanzione richiesta dalle parti, la revoca di benefici precedentemente concessi, in quanto si violerebbe il patto implicito che regola l'accettazione di quel particolare rito da parte dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., DPR 16/12/1986 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)