Sez. 1, Sentenza n. 7778 del 08/05/1979 Ud. (dep. 05/10/1979) Rv. 142959 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
L'analisi con risultato positivo della attendibilita e credibilita di una singola chiamata di correo puo essere sufficiente a far ritenere raggiunta la prova della responsabilita penale del chiamato in correita anche se la chiamata non risulti, secondo la vecchia terminologia, 'vestità , ma cio a condizione che essa non sia in contrasto con altri elementi accertati e sempre che assuma una spiegazione accettabile sul piano logico e psicologico.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)