Sez. 5, Sentenza n. 4018 del 15/01/1982 Ud. (dep. 19/04/1982) Rv. 153264 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - LIMITI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - LIMITI.*
La chiamata di correo può costituire valido elemento di accusa e idonea prova di colpevolezza dell'imputato, sia da sola per la sua spontaneità, reiterazione e contenuto intrinseco, sia in presenza di elementi ed argomenti di prova, anche di ordine logico, che ne confermino la veridicità ed attendibilità. (Conf mass n 146899; (Conf mass n 146497; (Conf mass n 146299; (Conf mass n 142959; (Conf mass n 141074).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)