Sez. 1, Sentenza n. 11949 del 08/08/2003 (Rv. 565770 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE | Memorie di replica ex art. 190, cod. proc. civ. - Sentenza pronunziata anteriormente al decorso del termine ex art. 190, cod. proc. civ. - Nullità della sentenza - Sussistenza - Conversione della nullità in motivo di gravame - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE
La sentenza pronunziata prima della scadenza del termine per il deposito della memoria di replica previsto dall'art. 190, cod. proc. civ., impedisce alla parte di svolgere utilmente e compiutamente le sue difese ed è, quindi, nulla per violazione del principio del contraddittorio; tuttavia, in siffatta ipotesi, il giudice di appello, dopo avere dichiarato la nullità della pronunzia di primo grado, in applicazione dei principi della tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., e della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, non deve rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)