Sez. 1, Sentenza n. 5787 del 21/10/2015 Cc. (dep. 11/02/2016) Rv. 265984 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Legge n.47 del 2015 - Potere integrativo del tribunale del riesame - Sussistenza - Condizioni - Limiti - Assenza totale di motivazione e mancanza di autonoma valutazione - Annullamento - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
Il potere integrativo del riesame, pervisto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera per le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, poichè in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del titolo cautelare genetico e non emendabile, al quale deve seguire necessariamente l'annullamento del provvedimento impositivo della misura. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la verifica in sede di riesame dell'avvenuta autonoma valutazione da parte del giudice deve ritenersi "fatto processuale", in quanto tale oggetto di prova ai sensi dell'art. 187, comma secondo, cod. proc. pen., nonchè di valutazione ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)